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Assegni scoperti e identità falsa del correntista: banca responsabile

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Assegni e conti correnti: la banca deve svolgere sempre delle verifiche preliminari, diversamente risponde della truffa e dell’assegno a vuoto rilasciato al creditore.
Anche la banca può essere responsabile se un proprio cliente emette un assegno a vuoto compiendo una palese truffa: prima, infatti, di aprire un conto corrente, il dipendente dell’istituto di credito deve effettuare delle verifiche preliminari sul nuovo cliente per verificare che questi non abbia fornito documenti falsi o artefatti. Se c’è negligenza in tale attività, l’eventuale soggetto che abbia ricevuto, dal truffatore, un assegno scoperto può chiedere il risarcimento anche alla banca di quest’ultimo. Lo ha detto la Cassazione in una recente sentenza.

 Solo il compimento di verifiche diligenti da parte del funzionario escludono la responsabilità dell’istituto di credito che ha disposto l’apertura di conto corrente con rilascio di carnet di assegni.

Numerose sentenze della Cassazione [2] hanno chiarito che la legge che regola il sistema bancario impone, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti al dipendente dell’istituto di credito la cui violazione può costituire fonte di colpa per omesso controllo.

Se però tutto avviene regolarmente, nessuna responsabilità può avere la banca se il conto era in rosso o l’assegno non coperto. In tal caso, la colpa è solo del correntista. Peraltro, si legge in sentenza, il rilascio del carnet di assegni può legittimamente avvenire solo a fronte della semplice apertura del conto corrente: nessuna norma, infatti, ne subordina il rilascio alla concreta disponibilità di somme sul conto stesso.

La sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 marzo – 28 maggio 2015, n. 11123
Presidente Segreto – Relatore Sestini

Svolgimento del processo

G.P. convenne avanti al Giudice di Pace di Bari la Banca Popolare di Puglia e Basilicata per sentirne accertare la responsabilità per avere acceso un rapporto di conto corrente, intestato a tale Gennaro Salvati, senza adottare la dovuta diligenza nell’identificazione del correntista (che aveva esibito documenti e certificazioni relative ad un soggetto inesistente) e per avere rilasciato al medesimo un carnet di assegni; precisò che un assegno di tale carnet era stato dato in pagamento all’attore, rimanendo insoluto, e chiese pertanto il risarcimento del danno nella misura di e 1.500,00, corrispondente all’importo del titolo.
Il Giudice di Pace rigettò la domanda, compensando le spese di lite.
La sentenza è stata riformata dal Tribunale di Bari, che ha condannato la Banca al risarcimento del danno e al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Ricorre per cassazione la Banca, affidandosi a due motivi illustrati da memoria; resiste l’intimato a mezzo di controricorso.