Ischia News ed Eventi - Non sarà più reato l’omesso versamento dei contributi purché sotto i 10 mila euro annui

Non sarà più reato l’omesso versamento dei contributi purché sotto i 10 mila euro annui

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Depenalizzazione dei reati per i quali come pena è prevista una multa, come l'omesso versamento di contributi e ritenute da parte del datore di lavoro, purché sotto i 10 mila euro annui.

Con alcune eccezioni, relative a reati non marginali: edilizia e urbanistica; alimenti e bevande; ambiente, territorio e paesaggio; sicurezza pubblica e dei luoghi di lavoro; giochi d'azzardo e scommesse; armi e esplosivi; finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale e industriale. Disco verde a nuove sanzioni amministrative cosi determinate: sanzione amministrativa da 5 mila a 15 mila euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a sei mesi, da 5 mila a 30 mila euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a un anno, da 10 mila a 50 mila euro per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore a un anno. Lo prevede lo schema di dlgs sulle depenalizzazioni approvato il 13 novembre 2015 dal Consiglio dei ministri nell’ambito di un pacchetto di misure in attuazione della legge 28 aprile 2014, n. 67. Nel pacchetto, due schemi di decreti delegati, uno recante appunto disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2 della legge 67, l'altro con disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, sempre della legge 67/2014 (si veda altro articolo in pagina). Tre gli obiettivi indicati dal ministero della Giustizia: avere innanzitutto sanzioni più rapide, incisive ed efficaci, producendo quindi entrate che vengono effettivamente incassate dallo Stato e risparmi per i costi dei tanti procedimenti; decongestionare la giustizia penale da migliaia e migliaia di procedure lunghe, spesso inutili e costose; assicurare una più efficace repressione dei reati socialmente più gravi.

Ok alle intercettazioni per i reati contabili
Intercettazioni anche per l’occultamento e la distruzione di documenti contabili. È questo l'effetto dell’aumento della pena disposto dal nuovo articolo 10 del dlgs 74/2000 modificato dalla riforma dei reati tributari (dlgs 158/2015).
L’Autorità ha dunque ora la possibilità di intercettare conversazioni, comunicazioni telefoniche e altre comunicazioni legate a queste fattispecie. E la Guardia di finanza è pronta a collaborare con l’autorità giudiziaria. Il comando generale delle Fiamme gialle ha diramato ai reparti la circolare 331248 del 10 novembre 2015 che fornisce i primi chiarimenti operativi sul provvedimento. Chiarimenti che hanno «valore di preliminare orientamento operativo e potranno essere integrati» in base agli orientamenti della giurisprudenza. Tanto che lo stesso comando generale invita i reparti a inviare entro il 1° giugno 2016 una relazione nella quale sarà evidenziato l’impatto della riforma sull'azione del Corpo. Applicando la successione delle leggi penali nel tempo, la circolare specifica che per determinate fattispecie di reato che aggravano la situazione del reo si terrà conto dei fatti commessi solo dopo il 25 ottobre (data di entrata in vigore della riforma). Per le situazioni più favorevoli al reo invece si procederà a riconsiderare le posizioni retroattivamente.
Pagamento del debito tributario
La nuova disposizione introduce una causa di non punibilità rappresentata dall’integrale pagamento di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi nelle ipotesi di reati tributari non caratterizzati dalla fraudolenza. Il pagamento spontaneo, da parte del contribuente, degli importi dovuti, può avvenire anche, si legge nella circolare, «mediante le speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento nonché con il ravvedimento operoso». Ma, anche tenendo conto di questa nuova possibilità, le Fiamme gialle giungono alla conclusione che esiste la «necessità di procedere alla trasmissione della comunicazione di notizia di reato all’autorità giudiziaria anche se risulti che il contribuente abbia proceduto alla spontanea regolarizzazione delle violazioni».
I militari incaricati delle verifiche e dei controlli dovranno procedere «comunque alla trasmissione all'Autorità giudiziaria della comunicazione della notizia di reato», si specifica nel documento, anche se sia «astrattamente configurabile la causa di non punibilità di cui all'articolo in commento». I militari dovranno porre in evidenza ogni dato o notizia, concernente la condotta del contribuente, che siano rivolti a soddisfare gli interessi erariali.
Principio del favor rei applicabile
Tre i percorsi che individua la Guardia di finanza nell'applicare le norme del codice penale sulla successione delle leggi nel tempo.
Se una delle norme prefigura una nuova incriminazione, introducendo un reato in precedenza non previsto, o se si estende la portata applicativa di una fattispecie incriminatrice già esistente a fatti precedentemente non ricompresi opera il divieto di retroattività trattandosi di legge sfavorevole al reo. Nei casi, quindi, come il nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta e del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la punibilità scatta per i fatti commessi dopo il 22 ottobre, data di entrata in vigore della disposizione.
Nel secondo caso la legge interviene sulla previgente incriminazione, abrogando la fattispecie preesistente, o comunque limitandone l’ambito di applicazione. Secondo la Gdf, in questa ipotesi si applica il principio della retroattività della legge favorevole per cui il responsabile della condotta non è più punibile.
Ultimo caso, preso in esame, si punisce una determinata condotta ma con un diverso trattamento sanzionatorio. In questo caso, se la modifica è sfavorevole al reo, opera la regola dell'irretroattività.
Dichiarazione infedele
La nuova formulazione della norma, per la Guardia di finanza, non consente più di ritenere rilevanti le valutazioni giuridico tributarie difformi da quelle corrette e, in particolare, le componenti negative di reddito non deducibili in base alla normativa fiscale (non inerenti, non di competenza o non documentate). Inoltre, viene specificato che non danno luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura interiore al 10% di quelle corrette. Di questi importi non si deve tenere conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità.