Ischia News ed Eventi - Ascom News 73 - Iva non versata: azienda giustificata se in crisi

Ascom News 73 - Iva non versata: azienda giustificata se in crisi

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La crisi dell’azienda può escludere la responsabilità penale per omesso versamento Iva ma servono prove rigorose sulla non imputabilità della crisi stessa e sull’impossibilità assoluta di fronteggiarla.

L’impresa non può essere condannata per reato di omesso versamento Iva se dimostra che, a causa della crisi aziendale non direttamente ad essa imputabile, si trovava nell’assoluta impossibilità di pagare l’imposta.

Così la Cassazione [1] ha nuovamente riconosciuto la crisi economica come causa di esclusione della responsabilità penale per omesso pagamento dell’Iva, specificando che serve, tuttavia, una prova rigorosa dell’impossibilità effettiva di recuperare le risorse finanziarie utili.

Il reato in questione presuppone il dolo generico dell’imprenditore, da intendersi come coscienza e volontà di non versare all’Erario l’imposta sul valore aggiunto relativa al periodo considerato [2].

Secondo il costante indirizzo di legittimità l’imputato può invocare l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione del dolo e quindi della responsabilità penale. Ciò a condizione che lo stesso provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto [3].

In altri termini, affinché la responsabilità penale dell’imprenditore sia esclusa, occorre la prova che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale (per esempio vendita di beni, cessione di rami d’azienda, stipula di contratti di finanziamento ecc.).

Deve dunque essere allegata ogni prova utile a dimostrare le condotte poste in essere per recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza tuttavia esservi riusciti per cause indipendenti dalla propria volontà e quindi non imputabili.

Secondo la Cassazione, l’impossibilità di adempiere gli obblighi tributari deve essere assoluta e insuperabile nonostante l’impegno dell’azienda.

Per esempio, non è stato considerata come valida giustificazione il mancato pagamento da parte dei clienti principali in quanto tale circostanza rientrerebbe nel normale “rischio di impresa”.

note
[1] Cass. sent. n. 15235/2017.
[2] Cass. Sez. Unite sent. n. 37425/2013.
[3] Cass. sent. n. 20226/2014.